Censimento alveari

Tutti gli apicoltori dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno devono provvedere a:

  • Denunciare gli alveari posseduti alla Regione tramite il Consorzio come previsto dalla Legge Regionale 6/2010;
  • Effettuare il censimento annuale degli alveari e aggiornare la Banca Dati Apistica (BDA) come previsto dall’Anagrafe Apistica Nazionale direttamente o delegando il Consorzio Apicoltori.

Dato che le informazioni richieste sono essenzialmente le stesse, i due adempimenti, per chi ha delegato l' APS Apicoltori Pordenone F.V.G., si fanno contemporaneamente tramite un modulo precompilato dalla nostra associazione. Con il censimento annuale ogni apicoltore deve comunicare la consistenza (numero di alveari o nuclei) di ogni singolo apiario registrato in banca dati.
Come ricordato più volte l’Anagrafe Apistica Nazionale è uno strumento che uniforma su tutto il territorio nazionale le modalità di raccolta dei dati (consistenza e dislocazione degli apiari) relativi al patrimonio apistico.

Nel modulo sono presenti 3 colonne vuote per inserire i dati relativi al censimento dell'anno in corso. Si fa presente che la Regione eroga i contributi previsti, farmaci compresi, sulla base del numero degli alveari denunciati e non tiene conto dei nuclei. I nuclei sono considerati infatti famiglie di api che non entreranno in produzione in quanto o utilizzate per rinforzare famiglie esistenti o destinate alla cessione a terzi.
Ricordo che la colonna della data di chiusura va compilata solo per quegli apiari che non verranno più utilizzati in futuro. Per gli apiari che invece al momento non hanno più famiglie ma che potrebbero essere riutilizzati va indicato un numero di alveari e nuclei pari a zero.
Per gli apicoltori nomadisti ricordo che con il censimento annuale vanno indicati anche gli apiari nomadi. Ovviamente, per questi va indicato adesso un numero di alveari e nuclei pari a zero; al momento dello spostamento, si procederà a comunicare le movimentazioni per l'aggiornamento della BDA.

Chiunque non provveda nei tempi stabiliti a comunicare i dati dei propri apiari è soggetto a sanzioni e non può: praticare il nomadismo, vendere i propri prodotti, usufruire di tutti quei servizi previsti dalle attuali normative (visite tecniche e sanitarie, corsi di aggiornamento, farmaci contro la varroa, ecc.).